Unione Arti Performative Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi della Costituzione Italiana, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Unione Arti Performative” riconoscibile nella sigla “U.A.P.!” (e da ora in avanti denominata “Associazione”), con CF: 91134930593, con sede legale nel Comune di Trieste in via San Francesco d’Assisi, n° 53, 34133 (TS) e con durata illimitata. La denominazione dell’associazione sarà automaticamente integrata dalla dicitura “Associazione di Promozione Sociale” o dall’acronimo “APS” per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
L’associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto e la sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’assemblea.
L’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e all’estero.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, ha una struttura democratica con cariche sociali elettive e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con il fine di promuovere le attività artistiche e le arti sia in Italia sia all’estero, sviluppare la produzione, la sperimentazione, la ricerca e la formazione professionale in campo musicale, teatrale, cinematografico e più in generale nel campo artistico e culturale.
Per la realizzazione delle finalità dichiarate, l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati), di cui all’art. 5, comma 1 alle seguenti lettere del D.Lgs. 117/17:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
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t)organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’associazione intende:
- Promuovere iniziative di spettacoli nel campo teatrale, cinematografico, musicale, delle arti visive ed audiovisivo e, più in generale, nel campo artistico, culturale, ludico e di intrattenimento di qualsiasi genere;
- Promuovere e sostenere iniziative che favoriscano l’alfabetizzazione e la trasformazione digitale attraverso metodi informali e non-formali nei campi d’interesse sopracitati, aperte a un qualsiasi pubblico;
- Produrre e promuovere iniziative in qualsiasi forma e formato, e realizzate attraverso l’utilizzo di un qualsiasi medium (compresi quelli tradizionali e digitali);
- Utilizzare l’arte e le pratiche artistiche per incrementare le relazioni internazionali e transnazionali;
- promuovere i contatti interculturali, i diritti umani, l’istruzione, lo sviluppo economico, la protezione dell’ambiente, e la soluzione dei conflitti tramite l’arte;
-Collegare la tecnologia con le pratiche artistiche, per sostenere lo sviluppo di opere artistiche e tecnologie che siano creative, inclusive e sostenibili; - Promuovere, organizzare, produrre e distribuire spettacoli, eventi e festival di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma per qualsiasi pubblico;
- Organizzare e promuovere laboratori di ricerca, sperimentazione e di formazione (formale, informale e non-formale) per giovani ed adulti;
- Organizzare, ospitare e promuovere laboratori e corsi di formazione professionale e non, e scambi culturali in modalità formale, informale e non-formale per la gioventù europea e i lavoratori/animatori socioeducativi per la gioventù (youth trainer) negli ambiti di competenza dei membri dell’associazione;
- Sperimentare e produrre format televisivi, radiofonici, contenuti per piattaforme online e in streaming, documentari, podcast, fiction e più in generale prodotti multimediali;
- Sperimentare ed esplorare i medium digitali e tradizionali nell’arte;
- Promuovere e sostenere iniziative, strategie e metodologie che favoriscano i valori di ecosostenibilità ed inclusione sociale, compresa l’accessibilità;
-Creare una comunità (digitale e non) unita sotto i principi di pace, inclusività e non-discriminazione; - Organizzare la promozione e la diffusione dei materiali multimediali prodotti;
- Favorire, attraverso opportune iniziative, l’incontro, lo scambio culturale e tecnico tra associati ed estranei all’Associazione, italiani ed europei, di qualsiasi età;
- Attivarsi con tutti i mezzi di comunicazione, video, audio, internet, carta stampata e altri ancora da inventare per far conoscere gli obiettivi sociali;
- Promuovere idonee forme di collaborazione, anche con le Istituzioni locali, per mantenere ed estendere il patrimonio musicale, culturale, artistico e tradizionale;
- Tutelare e promuovere la tipicità e le tradizioni del territorio, dell’ambiente, della salute nonché i diritti del cittadino;
- Agevolare idonee iniziative e/o forme di spettacolo e intrattenimento, anche attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con gli enti pubblici preposti: Comunità Europea, Ministeri, Regione, Provincia, Comuni;
- Avanzare proposte ad Enti pubblici, partecipando attivamente alle forme di gestione democratica sul territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto) per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- Organizzare fiere, mostre e mercati, anche itineranti;
- Favorire la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche della nuova musica italiana;
- Organizzare eventi con scopi sociali e umanitari anche di carattere economico (fundraiser);
3 - sostenere ed organizzare eventi ed iniziative che promuovano la creatività, la sportività, l’apprendimento, la collaborazione, l’inclusione e l’equità e l’innovazione di gruppi o individui con metodologie di qualità sul territorio regionale, nazionale, europeo, internazionale e mondiale;
- Cooperare con altre Associazioni o Enti nazionali ed internazionali, e coordinare e promuovere progetti ed iniziative (anche di dimensione europea), sia pubblici che privati, al fine di favorire la realizzazione degli scopi sopra elencati.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6 del Codice del terzo settore.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge; si applica il disposto dell’articolo 35, comma 1-bis D.LGS. 117/2017. L’adesione all’Associazione è consentita anche ai minori; sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Qualora trattasi di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scrittache dovrà contenere: - l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e verranno comunicate durante l’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
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L’adesioneall’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Atto;
- formulare delle proposte al Presidente che provvederà ad inserirle all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione in forma scritta via mail e/o pec al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Il mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 2 (due) mesi dal mancato versamento della quota associativa.
I soci devono corrispondere al momento della domanda di ammissione la quota associativa annuale nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
5 - L’Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato, maggiore d’età, ha diritto a un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione tramite l’affissione nella bacheca della sede dell’associazione di un avviso contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
L’Assemblea è convocata dal presidente e si riunisce una volta l’anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari nonché per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall’assemblea stessa.
Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante – segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente dell’assemblea -, conservato presso la sede dell’associazione ed inserito nell’apposito Libro.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
In sede Ordinaria:
a) Approvare l’attività svolta e quella da svolgere;
b) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti Soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all’Associazione non venga accolta dal Consiglio Direttivo;
c) Decidere sul ricorso che il Socio proponga avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti;
d) Approvare il Bilancio di esercizio;
e) Nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
f) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
g) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
h) Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
In sede Straordinaria:
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a) Deliberare sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, tali deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.
L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- predisporre il Bilancio consuntivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea;
- predisporre, insieme al Presidente, tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio, secondo i programmi artistici stabiliti, per trasmetterli all’Assemblea per l’approvazione definitiva;
- formulare il calendario delle attività associative relativamente ai progetti sui quali intervenire;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- disporre i tempi, le caratteristiche, le modalità ed i costi degli interventi e l’eventuale ricorso ad esperti del settore anche non associati;
- provvedere alla gestione dell’immagine dell’Associazione e dei rapporti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, con Istituzioni pubbliche e private;
- decidere la programmazione artistica, produttiva e distributiva dell’Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti variabile, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal suo delegato, ed in caso di loro impossibilità o assenza dal Consigliere più anziano, di loro iniziativa od a richiesta della metà almeno dei Consiglieri, con posta elettronica non oltre le 24 ore del terzo giorno antecedente alla riunione. Nei casi di urgenza potrà
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essere effettuata “ad horas” anche in modo informale. Ogni componente del Consiglio Direttivo in sede consiliare esprime un voto.
È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e comunque la presenza del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di votazione paritaria, il voto del Presidente vale doppio. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare al Presidente compete: - presiedere il Consiglio Direttivo e le assemblee;
- assieme al Consiglio Direttivo, formulare di massima i bilanci di previsione secondo i programmi artistici stabiliti, e trasmetterli all’Assemblea che li approva;
- assumere i necessari contatti con Enti pubblici e privati e con gli Istituti di Credito;
Al Presidente compete la firma sociale ed è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea.
Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi e tecnici determinandone la durata, le modalità di finanziamento, gli obiettivi e i compensi.
ART.10
(l’Organo di Controllo)
Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell’incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio o l’organo monocratico rimane in carica per due anni.
L’organo di controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
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b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La responsabilità dei membri dell’Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’articolo 28 del Codice del Terzo Settore.
Per la corresponsione dovuta all’organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.
Ciascun componente l’Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio è costituito: - dalle quote associative
- dai contributi degli associati
- dai contributi erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, acquisti di beni mobili e immobili da parte di persone fisiche, società, Enti pubblici e privati, finalizzati al conseguimento dell’oggetto dell’Associazione;
- da sovvenzioni di Stati esteri, Comunità Europea, statali, regionali, provinciali, comunali e da parte di qualsiasi altro Ente pubblico e privato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali proventi delle attività associative e di produzione, comprese, a titolo esplicativo, lo sfruttamento economico dei diritti di privativa.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili di bilancio dovranno essere investiti nelle attività sociali dell’anno successivo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo, erogazioni liberali degli associati o dei terzi, contributi pubblici e privati, contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
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Il Consiglio Direttivo con deliberazione di almeno i due terzi dei suoi componenti, per fronteggiare eccezionali esigenze dell’Associazione, può chiedere agli associati contributi speciali e/o straordinari.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere i bilanci consuntivi e preventiviannuali e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Essisonopredispostidal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio (31 dicembre di ogni anno) cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al Bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 2, comma 10, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.
Il Bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione.
Copia del Bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei Soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. Esso inoltre deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
ART. 16
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.
ART. 17
(Volontari)
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I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 18
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 19
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole deitre quarti dei soci aventi diritto. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l’Organizzazione, tra i membri degli Organi dell’organizzazione, tra gli Organi dell’Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’associazione.
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Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
ART. 22
(ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE)
L’organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 23
(Statuto e Rinvio)
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo approvato dall’assemblea (o soltanto dal Consiglio Direttivo)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.